Stella Coglievina – Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell’Insubria
SOMMARIO
1. Introduzione: il Codice del 2017 e gli elementi costitutivi dell’ente di terzo settore.
2. Gli enti del terzo settore e la dimensione religiosa.
3. Attività di terzo settore ed enti ecclesiastici: lo schema del ‘ramo’.
4. Dal ‘ramo’ al ‘tronco’: enti ecclesiastici o enti religiosi?
4.1. La formula «enti religiosi» nelle norme sulla costituzione del ramo e sul regolamento.
5. Attività di terzo settore e attività diverse nel ‘ramo’.
6. Una parentesi: il RUNTS e l’iscrizione degli enti religiosi.
7. Conferme o nuove opportunità? La riforma e gli enti ecclesiastici ‘tradizionali’.
7.1. Un ramo ETS o un nuovo ETS ‘per gemmazione’? – 8. Conferme o nuove opportunità? La riforma e gli enti religiosi di diritto comune.
8.1. Alcuni esempi: l’associazionismo musulmano…
8.2. … e le comunità musulmane organizzate come ODV o APS.
9. Alcune osservazioni conclusive.
Il Codice del terzo settore approvato con il d.lgs. n. 117/2017 ha introdotto una nuova disciplina anche per gli enti a carattere religioso che svolgono attività di terzo settore. Le norme adottate, inclusa la nuova nomenclatura scelta (‘enti religiosi’ in luogo di ‘enti ecclesiastici’), fanno pensare a nuove possibilità per le confessioni religiose che operano in questo ambito, in particolare per quelle diverse dalla cattolica. Le confessioni senza intesa con lo Stato, soprattutto, agiscono spesso nel nostro ordinamento con associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, oggi ricomprese nella disciplina del Codice. In questo scritto, dopo una ricostruzione generale della disciplina applicabile agli enti religiosi e delle recenti disposizioni sul registro unico nazionale del terzo settore, si prendono in considerazione alcune ipotesi relative alle associazioni e organizzazioni delle confessioni senza intesa, nella specie quelle delle comunità musulmane, per valutare il possibile impatto del Codice del 2017 per il loro operato. Nonostante vi siano nel Codice alcuni elementi di novità, sembra di poter evidenziare un riferimento privilegiato per gli enti delle confessioni religiose intesi in senso ‘classico’; inoltre alcune problematiche interpretative riguardano l’attuazione di questa disciplina e le scelte da compiere da parte degli enti religiosi.
Parole chiave: terzo settore, confessioni religiose, enti ecclesiastici, associazioni, comunità musulmane.
The Third Sector Code approved with Legislative Decree no. 117/2017 introduced a new discipline also for religious entities that carry out third sector activities. The norms adopted, including the new nomenclature chosen (‘religious bodies’ instead of ‘ecclesiastical bodies’), suggest new possibilities for religious denominations operating in this area, in particular for non-Catholic denominations. In particular, religious denominations without agreements with the State often act in Italian legal system through non-profit organizations, now included in the discipline of the Third Sector Code. In this paper, after a general overview of the discipline applicable to religious bodies, including norms about the Single National Register of the Third Sector, I have considered some hypotheses relating to associations of religious denominations without agreement, in particular those of Muslim communities, in order to assess the possible impact of the 2017 Code. Although there are some new elements in the Code, the analysis highlights a privileged reference for ‘ecclesiastical bodies’; in addition, some interpretative problems concern the implementation of this discipline and the choices to be made by religious bodies.
Key words: third sector, religious denominations, ecclesiastical bodies, associations, Muslim organizations.