Isabella Zambotto – Assegnista di ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, Università degli Studi di Verona
SOMMARIO
1. La ricostruzione del frammento scevoliano e le prospettive dell’indagine.
2. Una questione di duplicità del rapporto fiduciario?
3. Un problema di legittimazione attiva nella cornice della παρακαταθήκη o dell’esecutore testamentario?
4. Per una diversa ipotesi ricostruttiva: il tema della quarta Pegasiana.
5. Osservazioni conclusive.
Il contributo si sofferma su un responso di Quinto Cervidio Scevola, escerpito da D. 36.1.80(78).1, in materia di petitio fideicommissi, allo scopo di individuare le ragioni della mancata concessione dell’azione nel caso di specie. Dopo aver ripercorso criticamente gli esiti degli studi precedenti, che rinvenivano nella fattispecie ora un’ipotesi di nullità del fedecommesso universale per la duplicità del rapporto fiduciario, ora un problema di legittimazione attiva nella cornice della παρακαταθήκη o dell’esecutore testamentario, l’indagine propone una rinnovata interpretazione del frammento, prendendo le mosse dalla disciplina del senatus consultum Pegasianum, tratteggiata in Gai 2.257.
Parole chiave: fedecommesso universale, petitio fideicommissi, quarta Pegasiana, fiducia cum amico, παρακαταθήκη, esecutore testamentario.
The essay investigates a response of Quintus Cervidius Scaevola, extracted from D. 36.1.80(78).1, about petitio fideicommissi, to identify the reasons for the failure to grant the action in this case. After critically reviewing the results of previous studies – which qualified this case as a hypothesis of nullity of the universal fideicommissum due to the duplicity of the fiduciary relationship, or as a problem of active legitimation in the framework of παρακαταθήκη or of the executor – the study proposes a renewed interpretation of the fragment, starting from the discipline of the senatus consultum Pegasianum in Gai 2.257.
Key words: universal fideicommissum, petitio fideicommissi, quarta Pegasiana, fiducia cum amico, παρακαταθήκη, executor.