Giancarlo Caporali – Professore associato di Diritto pubblico e delle istituzioni territoriali, Università degli Studi di Macerata
SOMMARIO
1. Considerazioni generali.
2. La teoria dello scioglimento anticipato come mezzo per ripristinare la corrispondenza fra la volontà dei rappresentanti e quella degli elettori nei dibattiti dell’Assemblea costituente e nella dottrina italiana.
3. I fondamenti della teoria che ritiene coessenziale al regime democratico instaurato con la Costituzione lo scioglimento delle Camere quando queste non rappresentano più gli orientamenti politici del corpo elettorale.
4. L’opposta tesi che ritiene inammissibile o almeno del tutto eccezionale lo scioglimento delle Camere in caso di frattura fra corpo elettorale e Assemblea rappresentativa.
5. Teoria dello scioglimento, sistemi elettorali e principio della sovranità popolare.
6. Lo scioglimento anticipato come mezzo per ripristinare la corrispondenza fra la volontà dei rappresentanti e quella degli elettori nella prassi.
7. Problematica individuazione della titolarità del potere previsto dall’art. 88 Cost. e correlativamente della natura del decreto presidenziale di scioglimento. Suoi riflessi sull’ipotesi di scioglimento anticipato finalizzato a ripristinare la corrispondenza fra la volontà dei rappresentanti e quella degli elettori.
8. Conclusioni.
Il presente lavoro si propone di indagare se nel caso in cui il Parlamento non si trovi più a rappresentare l’orientamento politico prevalente dei cittadini, tale fatto possa determinare o meno lo scioglimento anticipato del Parlamento. Ciò in virtù del duplice principio della sovranità popolare e di effettività del regime democratico, in forza del quale l’autorità del Parlamento dipende dalla volontà della Nazione. In proposito si sono esaminate tutte le teorie sul punto avanzate dalla dottrina e la prassi presidenziale in materia, fermando l’attenzione sulla natura del potere stabilito dall’art. 88 della Costituzione. Da tale disamina emerge che, se non è possibile, nei casi di delegittimazione del corpo rappresentativo, ricostruire il potere di scioglimento come un potere/dovere del Capo dello Stato nei confronti del popolo sovrano, è tuttavia da escludere che nell’ordinamento italiano il potere di scioglimento possa configurarsi come extrema ratio, idonea a legittimare la prassi presidenziale prevalentemente seguita. Prassi che appare invece assai lontana dallo spirito democratico della Costituzione.
Parole chiave: Presidente della Repubblica, scioglimento del Parlamento, sovranità popolare, Governi di lotta, deligittimazione del Parlamento.
The present work aims to investigate whether, in the event that the Parliament no longer represents the prevailing political orientation of the citizens, this fact can determine or not the early dissolution of the Parliament. That by virtue of the dual principle of popular sovereignty and effectiveness of the democratic regime, by virtue of which the authority of Parliament depends on the will of the Nation. In this regard, all the theories on the point advanced by the doctrine and the presidential practice on the matter were examined, focusing the attention on the nature of the power established by the art. 88 of the Constitution. From this examination it emerges that, if it is not possible, in cases of de-legitimization of the representative body, to reconstruct the power of dissolution as a power/duty of the Head of State vis-à-vis the sovereign people, it is nevertheless to be excluded that in the Italian legal system the power of dissolution can be configured as an extrema ratio, suitable for legitimizing the predominantly followed presidential practice. A practice which, on the other hand, appears very distant from the democratic soul of the Constitution.
Key words: President of the Republic, dissolution of the Parliament, popular sovereignty, Governments of struggle, de-legitimization of the Parliament.